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Topic: Esenzione bollo auto Regione Lombardia  (Letto 1070 volte) Topic precedente - Topic seguente
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Esenzione bollo auto Regione Lombardia

Ciao a tutti. Siccome la situazione non è per niente chiara, ho chiesto all'ACI se ci fosse ancora l'esenzione per tre anni dal pagamento del bollo auto per chi rottama un'auto inquinante acquistandone una Euro 6 benzina (o ibrida).

Vi riporto la risposta per intero, sperando che possa essere utile anche ad altri iscritti.

Citazione
Gentile Signore,

in riferimento alla Sua richiesta, La informiamo che, possono usufruire del beneficio di esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale, tutte le persone fisiche che hanno residenza in Lombardia, proprietarie o locatarie, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di autovetture di nuova immatricolazione oppure usate, acquistate nell’anno 2018, con le caratteristiche di appartenere alla categoria M1 - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – con cilindrata non superiore a 2.000 cc e appartenente alla classe emissiva EURO 5 o EURO 6 con alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina, che abbiano contestualmente rottamato un veicolo di classe EURO 0 e 1 e di classe EURO 2 e 3 se alimentati a gasolio, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.

Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla demolizione in qualità di aventi titolo, senza risultare proprietari al PRA. L’agevolazione è riconosciuta nel caso in cui il veicolo demolito e l’autovettura acquistata risultino di proprietà (o in locazione finanziaria solo per l’autovettura acquistata) di componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico come risultante dallo stato di famiglia. Tale composizione può essere autocertificata ai sensi dell’art. 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. E’ escluso dal beneficio dell’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l’acquisto di autovetture alimentate a gasolio (alimentazione diesel).

La consegna del veicolo al demolitore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli deve avvenire nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

L'immatricolazione o la trascrizione dell’acquisto, in caso di usato, devono ricadere nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

L’autovettura acquistata nuova di fabbrica o usata è ammessa al beneficio anche se immatricolata successivamente al 31 dicembre 2018, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data.

Nel caso di compravendita di autovettura tra privati fa fede la data di autenticazione della firma apposta sull’atto di vendita.

Ai fini dell’agevolazione, per ciascun veicolo demolito può essere associato l’acquisto di una sola autovettura nuova od usata.



Contributo per la demolizione dei veicoli maggiormente inquinanti

Possono usufruire del contributo di € 90,00 per la demolizione, i proprietari (persone fisiche e giuridiche) di veicoli di classe EURO 0 e 1 e di classe EURO 2 e 3 se alimentati a gasolio. La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2018, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli. Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà.

 

Riduzione triennale del 50% della tassa automobilistica

La riduzione del 50% della tassa automobilistica regionale per tre anni d’imposta decorrenti da quello di immatricolazione è riconosciuta ai proprietari/locatari di veicoli con alimentazione ibrida elettrica e benzina o gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020.

 

Cumulabilità dei benefici

L’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli ibridi dotati di strumentazione di ricarica elettrica esterna acquistati nel 2018.

 

COME FRUIRE DELL’ESENZIONE TRIENNALE E DEL CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE

Ai fini della fruizione dei benefici previsti è necessario che gli interessati, a partire dal 19 marzo 2018, provvedano:

a registrarsi (per quanti non lo avessero già fatto) all'Area Personale Tributi, raggiungibile al seguente indirizzo:
http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/, con autenticazione forte, accedendo con SPID, smart card (CRS/CNS), OTP (codice usa e getta – finchè in uso);
a compilare e trasmettere telematicamente, tramite l’Area Personale Tributi previa registrazione, il modulo relativo alla richiesta del contributo di demolizione indicando il codice IBAN del c/c (bancario o postale) sul quale accreditare il contributo di € 90,00 per la rottamazione del veicolo di proprietà.
La richiesta deve essere trasmessa a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore; ai fini dell’esenzione triennale, solo nel caso in cui la proprietà del veicolo rottamato e dell’autovettura acquistata non coincidano con la stessa persona, a compilare e trasmettere telematicamente a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore, tramite l’Area Personale Tributi previa registrazione, il relativo modulo con l’indicazione dei dati riferiti:
- alle targhe dei veicoli oggetto di demolizione ed acquisto appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico;
- alla composizione del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, quale autocertificazione sulla quale l’Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.

Nel caso in cui il veicolo rottamato e l’autovettura acquistata appartengano allo stessa persona, l’esenzione triennale viene riconosciuta automaticamente sulla base dei dati provenienti dalle fonti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, SOGEI , Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) e P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), già in uso agli uffici regionali, e sulla base delle risultanze del sistema informatico regionale di gestione della Tassa Automobilistica. Pertanto, il soggetto interessato non dovrà procedere a comunicare i dati necessari al riconoscimento dell’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica. Le autovetture per le quali è possibile fruire dell’agevolazione, infatti, sono individuate tramite procedura informatica che attiva automaticamente le esenzioni nel sistema di gestione della tassa automobilistica e produce un flusso di invio delle comunicazioni di riconoscimento agli aventi diritto.

Nelle more del ricevimento della comunicazione relativa al riconoscimento dell’esenzione, l’interessato non dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo acquistato/locato.

Il beneficio della riduzione del 50% della tassa automobilistica regionale dovuta per i veicoli ibridi con strumentazione di ricarica elettrica esterna è attribuito al proprietario o locatario dal sistema gestionale della tassa automobilistica in sede di pagamento da effettuarsi esclusivamente presso gli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzie di pratiche automobilistiche) esibendo la carta di circolazione.

Restiamo a Sua disposizione per eventuali necessità future inviandoLe i migliori saluti.

Centro Assistenza Tasse Automobilistiche ACI - Regione Lombardia


R.C.

Re:Esenzione bollo auto Regione Lombardia

Risposta n. 1
Wow, bellissima notizia.