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Topic: Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate? (Letto 11555 volte) Topic precedente - Topic seguente
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Re:Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate?

Risposta n. 105
arrivata lettera anche a me oggi, parlano solo di aggiornamento software da fare nel 2016... speriamo che le prestazioni restino invariate se no potrebbero sempre darmi uno YETI NUOVO!!!

Re:Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate?

Risposta n. 106
Arrivata anche a me, se la devono venire a prendere la macchina, io non la porto di sicuro!

Re:Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate?

Risposta n. 107
Buon giorno! Ieri mi è arrivata la lettera!io ho il 4x4 tdi 140 cv del dicembre 2010. La mia yeti è sempre andata bene ma mi viene il dubbio che una volta che li mettano le mani non sarà più così! ....meglio non portarla quando sarà l'ora? Cosa si rischia a non portarla?

Re:Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate?

Risposta n. 108
Arrivata lettera anche a me, tra l'altro non RR, posta normale......


Re:Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate?

Risposta n. 110
Ci sono anch'io ...  (welcome)
Bella lettera, belle parole ... mi sento commosso. ::)


Re:Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate?

Risposta n. 112
ma allora non avrebbe dovuto avere i motori di nuova generazione euro 6?!

la skoda non aveva detto che tutte le macchine immatricolate nel 2015 non avevano problemi?!


Re:Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate?

Risposta n. 113
Arrivata ieri anche a me la lettera da Skoda.
Skoda Yeti 4x4 2.0 TDI 110cv euro 5 prodotta a fine febbraio.


Re:Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate?

Risposta n. 114
La lettera è arrivata anche a me, ricordatevi che da questo momento ci sono 2 mesi di tempo per chiedere la eventuale risoluzione o richiesta di indennizzo. Ovviamente oggi non si sa nulla su come intenderanno sistemare l'auto. Se la sistemazione sarà senza nessuna compromissione delle caratteristiche di origine allora sarà una lettera la cui richiesta decadrà ma se così non fosse (cambiano le caratteristiche del motore - consumi, erogazione e livello coppia, CV, etc.) la lettera (A/R) avrà l'effetto di bloccare i termini e si vedrà in che modo procedere con richiesta di risarcimento.
Qualcuno di voi oggi ha provato a vendere un'auto interessata dal dieselgate?
Oggi sono stato in VW (a Bologna si tratta della stessa concessionaria dove ho acquistato Skoda, sono loro cliente da tempo ho preso da loro anche la nuova polo) è ho chiesto valutazione della mia Yeti per acquistare una VW da oltre 47.000 Euro e sapete cosa mi hanno proposto della mia?
16.500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yeti Elegance marzo 2014 versione restyling 4x4 2.0 TDI 140CV 35.000 km + DSG xenon adattivi Allarme volumetrico con sirena complementare e Safe System Volante multifunzione sportivo a 3 razze in pelle perforata con comandi dell'autoradio e del telefono, piccolo pacchetto pelle Funzione di comando vocale Funzione DAB - ricezione radio digitale Sound-System, 12 altoparlanti e equalizzatore digitale 8 Cerchi in lega ANNAPURNA 7 J x 17'' telecamera post. sensori ant e post schienale passeggero ribaltabile navigatore set reti bagagliaio Specchietti retrovisori esterni con luci di ingombro laterali, regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente estensione garanzia 4 anni, e forse mi sono dimenticato qualche pippa
Il listino faceva 35.900 Euro al momento dell'ordine. E' vero che dal listino mi hanno fatto un po' di sconto ma in questo caso mi sarei aspettato una quotazione tra 22.000 e 25.000 oltre ad un loro "incentivo" a procedere e dimenticare questa brutta storia...non è andata così
Secondo voi mi sbaglio?
mi girano un po' le balle
io la lettera la mando

P.S. In un altro concessionario, di altra marca, quando gli ho chiesto una valutazione della mia auto per prenderne una loro (listino circa 45.000) mi hanno quasi riso in faccia. Al momento non sono interessati a ritirare auto coinvolte nel dieselgate
fate voi!
Vi ripeto la domanda fatta all'inizio
Qualcuno di voi ha provato a vendere un'auto interessata dal dieselgate????????????????????????


Re:Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate?

Risposta n. 115
Premetto che il mio intento non è quello di essere polemico, ma di chiarire alcuni miei dubbi (forse condivisibili anche da altri).
A mio avviso i 2 mesi di tempo decorrono da adesso per quanto riguarda la scoperta della truffa (quindi se uno vuole chiedere un risarcimento per questo motivo), mentre non so se possono valere da ora per richiedere un risarcimento nel caso in cui la soluzione vada ad alterare  le caratteristiche dell'auto (anche se qui si dovrebbe verificare quali sono le caratteristiche vincolanti da contratto e quali informazioni "non essenziali")
Ma questa è una mia considerazione da persona che è stata spesso coinvolte in cause civili (come assistente di un perito) e non come avvocato o esperto di legge

Quanto alla valutazione dell'usato... sarò "fesso" ma siccome ho intenzione di tenere l'auto il più a lungo possibile, quando andrò a rivendere l'auto avrà comunque un valore residuo infimo e non mi sto a preoccupare di quanto me la valutarebbero oggi
Mi permetto (e scusa se sembro polemico nei tuoi confronti, non voglio assolutamente esserlo) però di fare presente che una eventuale richiesta di "danni" per svalutazione del mezzo dovuto al dieselGate decadrebbe nel caso gli interventi di riparazione fossero esenti da "strascichi". (Visto che si ragiona spesso pensando alle peggiori delle ipotesi, perché non farlo anche verso le "migliori"?)
Occhio inoltre a non confondere la svalutazione del mercato con certe speculazioni dei venditori... convincere qualcuno oggi a vendere la propria auto ad un prezzo inferiore perché "coinvolta" vuol dire rimetterla poi in vendita a prezzo "pieno" (o comunque non scontato) appena passato il boom del momento o comunque a qualcuno che non ha seguito tutta la faccenda (a noi sembrerà strano, ma c'è un buon 50% delle persone a cui del dieselgate non importa nulla e un altro 25% che si è già dimenticato)
Non da ultimo ricordate che esistono mercati in cui le omologazioni sono meno sentite di un'auto ritirata da noi a 16.500 euro là può valere molto molto di più...

Re:Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate?

Risposta n. 116
Caro Baldas, ti seguo nei tuoi ragionamenti. Anche io ho parecchi dubbi e per questo mi piace confrontarmi con altre esperienze concrete. Ho comunque scritto all'inizio che in caso di risoluzione la lettera decade.
In ogni caso la base delle mie informazioni è  il Codice del Consumo entrato in vigore in data 23 ottobre 2005. Si tratta del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, che si compone di 146 articoli (diventati 170 dopo le modifiche del 2007), ed è frutto del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Gli articoli da leggere al volo (impossibile leggere tutto il codice almeno per me) sono il 132 e il 130 che per semplicità riporto di seguito

Art. 132.
Termini

1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 130. (1)
Diritti del consumatore

1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Re:Skoda Yeti 2.0 TDI - dieselgate?

Risposta n. 117
Ti ringrazio per la citazione degli articoli (good)