Il Decreto sulle luci DRL spiega come legalizzare l'installazione di tutte le luci a led destinate a rendere il veicolo più facilmente visibile durante la circolazione diurna.
Per prima cosa le luci devono riportare la marchiatura di omologazione secondo il Regolamento UNECE 87.
Il posizionamento deve essere eseguito secondo il Regolamento UNECE R48.
Inoltre, non è possibile installare più di 2 dispositivi DRL davanti all'auto e la loro collocazione è disciplinata in modo diverso a seconda se le luci diurne sono raggruppate, combinate o incorporate ad altri dispositivi di illuminazione.
Il Decreto specifica inoltre che l'installazione delle luci a led DRL può essere eseguita solo ed esclusivamente da un'officina di autoriparazione (nel rispetto delle distanze e delle sagome raffigurate nell'Allegato III) che ne certifichi il montaggio a regola d'arte compilando il modulo Allegato IV.
Da non dimenticare che dopo l'installazione l'auto dovrà essere sottoposta a visita e prova per l'aggiornamento del libretto presso gli Uffici della Motorizzazione territorialmente competenti rispetto alla sede dell'officina che ha effettuato il montaggio.
Oltre alla corretta installazione durante la visita e prova presso la Motorizzazione sarà controllato anche il corretto funzionamento delle luci DRL che devono accendersi automaticamente quando si avvia il motore e devono spegnersi quando si arresta.
E' vietato il funzionamento simultaneo delle luci di marcia diurna e delle luci fendinebbia, anabbaglianti o abbaglianti , quindi l'officina dovrà fare in modo che le prime si spengano quando si accendono le seconde. Lo stesso vale per gli indicatori di direzione che devono essere i soli a lampeggiare qualora siano incorporati alla luce di marcia diurna.
Se l'auto supera le verifiche della Motorizzazione con esito positivo, l'aggiornamento del libretto avviene tramite l'apposizione di un'etichetta riportante la dicitura
«installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE».
Il Decreto specifica che, in deroga a quanto stabilito, gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna tramite sostituzione di un dispositivo o di un gruppo ottico originale con uno di analoga forma e dimensioni contenente anche la
suddetta funzione non sono soggetti a visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione.
Il dispositivo o gruppo ottico deve comunque rispettare le specifiche norme di prodotto (vedi ad esempio la marcatura per la norma UNECE 87)
DM Trasporti luci diurne (drl).pdfAllegato I - marcatura UNECE87 (estratto)Allegato II - modalità di installazioneAllegato III - posizione delle DRLAllegato IV - certificazione officina